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Bonus sportivi: nuove domande dall’8 giugno

Il decreto Rilancio ha previsto la proroga per aprile e maggio anche del Bonus destinato ai collaboratori sportivi  di enti, federazioni  società e associazioni   ma sono ancora in corso i pagamenti dell’importo relativo a marzo .

Nei giorni scorsi il Ministro con la delega allo Sport  ha dichiarato che entro questa settimana, tra giovedì e venerdì, la società controllata dal Coni incaricata della gestione dei fondi “Sport e Salute ”  dovrebbe essere in grado di far partire tutti i bonifici rimasti in sospeso.

Dovrebbero partire in automatico anche quelli per aprile e maggio senza ulteriori domande.

Una notazione importante  riguarda coloro che Infine, per chi non avesse presentato domanda per il mese di marzo, dall’8 giugno potrà fare richiesta per i bonus di aprile e maggio visto che apriremo una nuova finestra sul sito di Sport e Salute”.

Per chi invece  non avesse presentato la domanda per il mese di marzo, dall’8 giugno sul sito di sportesalute.eu sarà disponibile la nuova procedura telematica per la  richiesta per i bonus di aprile e maggio visto che apriremo una nuova finestra sul sito di Sport e Salute”.

Il Ministro Spadafora ha espresso il rammarico per il ritardo e la vicinanza ai tanti lavoratori in attesa ma ha  ricordato che “reperire tutte le risorse non è stato facile. Abbiamo lavorato giorno e notte con la massima chiarezza, il ministro Gualtieri mi ha inoltre assicurato che per mercoledì tutte le risorse verranno trasferite a Sport e Salute. Il presidente di quest’ultima, Cozzoli, sta facendo un grandissimo lavoro assieme ai suoi collaboratori e mi ha dato garanzie sul fatto che i bonifici sono pronti per essere inviati”

Ricordiamo per maggiore precisione i requisiti richiesti per ottenere i bonus:

  • avere  avuto un rapporto di collaborazione ex art. 67 comma 1 Lett. m) del d.p.r 22 dicembre 1986 n. 917 (redditi diversi);
  • con organismi sportivi iscritti al Registro C.O.N.I. (associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche) o da esso riconosciuti  (Federazioni sportive, discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, benemerite) (art. 2 comma 1);
  •  già in essere alla  data del 23 febbraio 2020  e ancora  pendente alla data di pubblicazione del D.L. n.18 del 2020 (17 marzo 2020 )

L’indennità non è cumulabile con le prestazioni o indennità previste dal medesimo  D.L. n.18 del 2020 né chi ha reddito da lavoro autonomo, subordinato e assimilati, nonché chi sia percettore di pensione di ogni genere, assegni ad esse equiparati o chi abbia percepito il reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2020 (art 2 comma 2 e art. 3 comma 2);

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