Sarà, quindi, vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Quindi è applicabile:
- ai contratti a tempo pieno e part-time;
- ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- ai contratti di apprendistato;
- a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.);
- ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati;
- CO.CO.CO.;
- indennità sportive.
Il bonifico dovrà avvenire da un conto corrente intestato all’Associazione.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga, sul cedolino, sul foglio indennità non costituirà prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ai datori di lavoro ed ai committenti che violeranno l’obbligo in questione si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.